14 Agosto 2012
Ordinanza Sindacale n. 17
ORDINANZA SINDACALE
CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 T.U.E.L.
N. 17 |
OGGETTO: TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO. |
del 14.08.2012 |
IL SINDACO
CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade pubbliche;
RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l’uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;
CONSIDERATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico-sanitari e di pericolo per la viabilità;
RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO, altresì, necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti, che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
VISTI gli articoli 7 e 29 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco”;
ORDINA
1. ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:
– taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di metri 5,00 (cinque) dal manto stradale;
– potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
– mantenimento delle aree oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
2. ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.
RENDE NOTO CHE
1. L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle richiamate normative. Gli agenti di Polizia locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
2. Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall’Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
3. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con
mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne
ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.
4. La presente ordinanza verrà affissa all’Albo pretorio comunale on line e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, sito internet).
5. Nel caso in cui intervenga ulteriore diffida ai sensi della presente ordinanza, l’Amministrazione comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.
6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto. Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.
DISPONE CHE
1. la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo pretorio comunale e venga affissa nei punti di maggiore visibilità al pubblico.
Navelli, 14.08.2012
Il Sindaco
Ing. Paola Di IORIO

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