IMU

2 Gennaio 2012

Normativa IMU

Imposta Municipale Propria

calcolo imu 2013

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A decorrere dal 1 gennaio 2012 è dovuta l’Imposta Municipale Propria.

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
    

Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:

    abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
    terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

Presupposto
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria :
–    Il proprietario di immobili, inclusi terreni ed aree edificabili;
–    Titolare di diritto reale d’uso,usufrutto,abitazione,enfiteusi, superficie;
–    Il concessionario di aree demaniali;
–    Il locatario di immobili, anche in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Base imponibile
1.    Fabbricati
Rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per :
a)    160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b)    140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c)    80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d)    80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e)    60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
f)    55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2.    Terreni agricoli
Reddito dominicale risultante in catasto , vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

N.B. Sono soggetti ad imposta anche i terreni incolti. 

Scarica nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI –

3.    Aree edificabili
Valore dell’area in vigore al 1° gennaio dell’anno in corso
Il Comune ne ha deliberato il valore con D.C.C. n. 29/2012 e confermato, per l’anno 2013, con D.C.C. n. 17/2013

Valore aree edificabili residenziali anno 2013

Zona residenziale di impianto consolidato – Art. 15.2 delle NTA

26,00 €/mq

Zona residenziale di impianto recente e/o in corso di formazione – Art. 15.3 delle NTA

24,00 €/mq

Zone per attrezzature generali (Zone F) D.M. 2/4.1968 – Art. 16.6 delle NTA

14,00 €/mq

Zone per usi zootecnici (Zona D D.M. 2/4/1968) – Art. 17.2

14,00 €/mq

Zone per insediamenti artigianali – Art. 17.4 delle NTA

14,00 €/mq


ALIQUOTE 2013

Deliberate il 28.11.2013 con Delibera n° 17/2013

Tipologia immobile

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze

4 per mille

Altri fabbricati

8,6 per mille

Aree fabbricabili

8,6 per mille

Codici tributo:

  • 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

Esenzioni:

  1. fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, posseduti da coltivatori diretti e/o Imprenditori agricoli a titolo principale, situati in comuni montani.
  2. Terreni agricoli (situati in comuni montani).
  3. Gli Iimmobili dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, a seguito del sisma 2009, fino a nuova agibilità.

Detrazioni
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.

Fabbricati rurali
Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del  Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per
la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

 

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