10 Agosto 2017
DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI
ORDINANZA SINDACALE N° 54 DEL 10 AGOSTO 2017
OGGETTO: Divieto accensione fuochi per alta criticità ambientale riguardante l’insorgenza di incendi boschivi.
IL SINDACO
Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell’aria e la qualità delle acque;
Considerato l’assenza di precipitazioni, a carattere piovoso, durante tutta la stagione estiva 2017 e la notevole siccità su tutto il territorio nazione e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;
Ritenuto, pertanto, sussistenti le motivazioni per l’applicazione di quanto sancito dall’art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. Che testualmente recita “I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, Omissis…”
Visto il T.U.L.P.S.;
Visto il T.U.EE.LL 267/2000;
O R D I N A
Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto, di:
- Accensione di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accensione di fuochi, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l’accensione di fuochi d’artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l’erba secca.
L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L’Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
DISPONE
- Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso alla locale stazione dei Carabinieri e al Comando Carabinieri Forestale Stazione di Barisciano.
Il Sindaco
Paolo Federico

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